Ricordiamo, in materia di pneumatici invernali, che l'obbligo di montarli (o di disporre di catene da neve) è disciplinato dall'art.6, comma 4 del Codice della Strada (d.lgs 285/1992), modificato dalla legge 120/2010, il quale prevede che l'ente proprietario della strada, con ordinanza, possa "prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi anti-sdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio".
In tal senso, il MIT con direttiva ministeriale del 16 gennaio 2013 ha disposto che tali ordinanze si applicano, dal 15 novembre al 15 aprile di tutti gli anni, ai veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli che non possono circolare in caso di neve o ghiaccio sulla strada e di nevicate in atto.
Le date
L'obbligo di montare gomme da neve scatta a partire dal 15 novembre di ogni anno e termina il 15 aprile, con tolleranza di un mese. Non si incorre in contravvenzioni, quindi, se si passa dagli pneumatici estivi a quelli invernali tra il 15 ottobre e il 14 novembre e si rimontano le gomme estive dal 16 aprile fino al 15 maggio.
L'automobilista deve assicurarsi che gli pneumatici siano omologati, ossia che riportino sulla spalla la marcatura M+S. Le misure delle gomme da acquistare (larghezza del battistrada, diametro del cerchio, altezza della spalla, codice di velocità, indice di carico) devono altresì corrispondere a quelle indicate nel libretto di circolazione del veicolo (il codice di velocità può essere più basso ma comunque non inferiore alla lettera "Q").
Si evidenzia anche che, alla scadenza del 15 aprile ed entro il 15 maggio, non è necessario sostituire gli pneumatici invernali con quelli estivi, a meno che le gomme invernali non abbiano un indice di velocità inferiore a quello indicato sul libretto di circolazione, nel qual caso la sostituzione è obbligatoria.
Le sanzioni in caso di inosservanza
Per la circolazione senza dotazioni invernali - ove previste - si può incorrere in una sanzione minima di 41 euro (nei centri abitati) o 84 euro (fuori dai centri abitati). In autostrada, invece, la sanzione nel caso in cui si circoli senza dotazioni invernali quando è in vigore l’obbligo va da un minimo di 80 ad un massimo di 318 euro.
È altresì possibile l'intimazione, da parte degli organi di Polizia, del fermo del veicolo fino a quando non sarà dotato di mezzi antisdrucciolevoli: l'inosservanza di questa disposizione comporta una multa di 84 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente. Se la sanzione pecuniaria viene pagata entro 5 giorni dall'accertamento si ha diritto ad una riduzione del 30%.
In caso di non effettuazione del cambio dagli pneumatici invernali a quelli estivi, ove previsto, si può incorrere in sanzioni che vanno dai 422 a 1.682 euro con ritiro del libretto di circolazione e obbligo di revisione del veicolo.